Art. 59

Principi generali

In vigore dal 8 apr 2011
Principi generali Al fine di beneficiare delle misure correttive di cui all' del regolamento sul controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione l'entità del danno subito quanto prima possibile e comunque entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della chiusura dell'attività di pesca in conformità all' del regolamento sul controllo.
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Principi generali (Art. 59 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo