Art. 37

Formato per la trasmissione di dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera

In vigore dal 8 apr 2011
Formato per la trasmissione di dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera Gli Stati membri stabiliscono il formato da utilizzare fra i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera e le rispettive autorità competenti per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi al giornale di pesca, alla dichiarazione di trasbordo e alla dichiarazione di sbarco di cui agli del regolamento sul controllo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo