Art. 36
Obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati a bordo dei pescherecci dell'Unione
In vigore dal 8 apr 2011
Obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati a bordo dei pescherecci dell'Unione
1. Fatto salvo l', paragrafo 4, del presente regolamento, un peschereccio dell'Unione soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco a norma degli del regolamento sul controllo non è autorizzato a lasciare il porto senza un sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati perfettamente funzionante installato a bordo.
2. Il presente capo non si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.
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