Art. 39
Disposizioni in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e comunicazione
In vigore dal 8 apr 2011
Disposizioni in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e comunicazione
1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e comunicazione installato a bordo di un peschereccio dell'Unione, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato in conformità all', paragrafo 1, del presente regolamento, comunica i dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, tramite un sistema di telecomunicazione adeguato, su base giornaliera ed entro le ore 24:00, anche in assenza di catture. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all' del regolamento sul controllo.
2. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione, i dati del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo sono inviati anche:
a)
su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera;
b)
subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca o del trasbordo;
c)
prima dell'entrata in porto;
d)
all'atto di ogni ispezione in mare;
e)
in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione europea o dallo Stato membro di bandiera.
Nei casi di cui alle lettere a) ed e) sono inoltre inviati una notifica preventiva e i dati della dichiarazione di sbarco.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera inseriscono senza indugio i dati di cui al paragrafo 1 nella banca dati elettronica non appena li ricevono.
4. Dopo un guasto tecnico o un'avaria del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione dei dati, un peschereccio dell'Unione può lasciare il porto solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema installato a bordo funziona normalmente o comunque dopo essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Lo Stato membro di bandiera che autorizza un proprio peschereccio a lasciare il porto di uno Stato membro costiero con un sistema elettronico di registrazione e di comunicazione non funzionante ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.
5. L'asportazione dell'impianto elettronico di registrazione e di comunicazione a fini di riparazione o sostituzione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-39