Art. 40

Mancata ricezione dei dati

In vigore dal 8 apr 2011
Mancata ricezione dei dati 1.   Se non ricevono i dati trasmessi in conformità agli del regolamento sul controllo, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione o il loro rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio dell'Unione, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno civile, lo Stato membro di bandiera procede al controllo approfondito del sistema di registrazione e di comunicazione del peschereccio. Lo Stato membro di bandiera dispone un'indagine al riguardo al fine di stabilire la ragione della mancata ricezione dei dati e adotta le opportune misure. 2.   Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità agli del regolamento sul controllo, e l'ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima le autorità competenti dello Stato membro costiero. 3.   Il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati che non sono stati ancora trasmessi e per i quali è pervenuta una notifica in conformità del paragrafo 1.
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