Art. 61
Certificazione della potenza del motore di propulsione
In vigore dal 8 apr 2011
Certificazione della potenza del motore di propulsione
1. La certificazione della potenza motrice continua massima di un motore di propulsione nuovo, di un motore di propulsione sostitutivo e di un motore di propulsione modificato sotto il profilo tecnico, ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, del regolamento sul controllo, è rilasciata in conformità al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (26).
2. Un motore di propulsione si ritiene modificato sotto il profilo tecnico ai sensi del paragrafo 1 quando uno dei suoi componenti principali (parti) ivi compresi, ma non soltanto, il materiale d'iniezione, le valvole, i turbocaricatori, i pistoni, le camicie dei cilindri, le bielle, le teste dei cilindri, vengono modificati o sostituiti da parti nuove con specifiche tecniche diverse che comportano una modifica della potenza nominale o quando si modifica la taratura del motore, come le regolazioni dell'iniezione, la configurazione dei turbocaricatori o la fasatura delle valvole. La natura della modifica tecnica è spiegata chiaramente nella certificazione di cui al paragrafo 1.
3. Il titolare di una licenza di pesca informa le autorità competenti prima che un nuovo motore di propulsione venga installato o prima che un motore di propulsione esistente venga sostituito o sottoposto a una modifica tecnica.
4. Il presente articolo si applica ai pescherecci soggetti a un regime di sforzo di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2012. Per gli altri pescherecci esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013. Il presente articolo si applica esclusivamente ai pescherecci su cui sono stati installati nuovi motori di propulsione, o i cui motori di propulsione esistenti sono stati sostituiti o sottoposti a una modifica tecnica, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-61