Art. 56
Istituzione dei piani di campionamento
In vigore dal 8 apr 2011
Istituzione dei piani di campionamento
A norma del presente capo, gli Stati membri istituiscono i piani di campionamento di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, del regolamento sul controllo ai fini del controllo dei pescherecci dell'Unione non soggetti all'obbligo del giornale di pesca e della dichiarazione di sbarco, con lo scopo di determinare gli sbarchi di uno stock o gruppo di stock prelevati da tali pescherecci e, se del caso, il loro sforzo di pesca. Tali dati sono utilizzati per la registrazione delle catture e, se del caso, dello sforzo di pesca a norma dell' del regolamento sul controllo.
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