Art. 54

Completamento delle operazioni di sbarco

In vigore dal 8 apr 2011
Completamento delle operazioni di sbarco Se, conformemente all' del regolamento sul controllo, i prodotti della pesca vengono trasportati dal luogo di sbarco prima di essere stati pesati, l'operazione di sbarco si considera conclusa ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, e dell', paragrafo 1, del regolamento sul controllo una volta che i suddetti prodotti siano stati pesati.
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Completamento delle operazioni di sbarco (Art. 54 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo