Art. 52

Margine di tolleranza nella dichiarazione di trasbordo

In vigore dal 8 apr 2011
Margine di tolleranza nella dichiarazione di trasbordo Il margine di tolleranza di cui all', paragrafo 3, del regolamento sul controllo per la stima dei quantitativi di ciascuna specie trasbordati o ricevuti, in chilogrammi di peso vivo, è espresso come una percentuale delle cifre della dichiarazione di trasbordo.
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Margine di tolleranza nella dichiarazione di trasbordo (Art. 52 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo