Art. 51
Norme generali per i giornali di pesca
In vigore dal 8 apr 2011
Norme generali per i giornali di pesca
1. Il margine di tolleranza di cui all', paragrafo 3, del regolamento sul controllo per la stima dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo, è espresso come una percentuale delle cifre del giornale di pesca.
2. Per le catture da sbarcare senza cernita, il margine di tolleranza può essere calcolato sulla base di uno o più campioni rappresentativi dei quantitativi totali detenuti a bordo.
3. Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento sul controllo, le specie catturate come esche vive si considerano specie catturate e detenute a bordo.
4. Il comandante di un peschereccio dell'Unione che attraversa una zona di sforzo in cui è autorizzato a pescare registra e comunica le pertinenti informazioni di cui all', paragrafo 5, del regolamento sul controllo anche se non esercita attività di pesca in tale zona.
Storico versioni
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