Art. 49
Coefficienti di conversione
In vigore dal 8 apr 2011
Coefficienti di conversione
1. Per la compilazione e la presentazione dei giornali di pesca di cui agli del regolamento sul controllo per convertire il peso di pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo si applicano i coefficienti di conversione in vigore nell'Unione, indicati negli allegati XIII, XIV e XV. Essi si applicano ai prodotti della pesca detenuti a bordo, trasbordati o sbarcati dai pescherecci dell'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora le organizzazioni regionali per la pesca cui aderisce l'Unione europea in veste di parte contraente o parte cooperante non contraente, per la propria zona di regolamentazione o uno Stato terzo con il quale l'Unione europea ha firmato un accordo di pesca, per le acque sottoposte alla sua sovranità o giurisdizione, abbiano stabilito coefficienti di conversione, si applicano tali coefficienti.
3. Qualora non esistano coefficienti di conversione, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 per una specie e una presentazione determinata, si applica il coefficiente di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri si servono dei coefficienti di conversione in vigore nell'Unione, di cui al paragrafo 1, per il calcolo del peso di pesce vivo trasbordato e sbarcato al fine di garantire la sorveglianza dell'utilizzo dei contingenti.
Storico versioni
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