Art. 48

Definizioni

In vigore dal 8 apr 2011
Definizioni Ai fini del presente capo, si intende per: (1) «presentazione», la forma in cui il pesce è trasformato a bordo del peschereccio e prima dello sbarco, secondo quanto descritto all'allegato I; (2) «presentazione collettiva», una forma di presentazione comprendente almeno due parti estratte da uno stesso pesce.
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Definizioni (Art. 48 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo