Art. 46

Autorità unica

In vigore dal 8 apr 2011
Autorità unica 1.   In ogni Stato membro, l'autorità unica di cui all', paragrafo 5, del regolamento sul controllo è responsabile della trasmissione, ricezione, gestione ed elaborazione di tutti i dati indicati nel presente capo. 2.   Gli Stati membri si scambiano i dati necessari per contattare le autorità di cui al paragrafo 1 e informano la Commissione e l'organismo da questa designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Eventuali modifiche alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione, all'organismo da questa designato e agli altri Stati membri prima che diventino effettive.
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Autorità unica (Art. 46 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo