Art. 46
Autorità unica
In vigore dal 8 apr 2011
Autorità unica
1. In ogni Stato membro, l'autorità unica di cui all', paragrafo 5, del regolamento sul controllo è responsabile della trasmissione, ricezione, gestione ed elaborazione di tutti i dati indicati nel presente capo.
2. Gli Stati membri si scambiano i dati necessari per contattare le autorità di cui al paragrafo 1 e informano la Commissione e l'organismo da questa designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Eventuali modifiche alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione, all'organismo da questa designato e agli altri Stati membri prima che diventino effettive.
Storico versioni
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