Art. 45
Scambio di dati tra Stati membri
In vigore dal 8 apr 2011
Scambio di dati tra Stati membri
1. L'accesso ai dati di cui all' del presente regolamento avviene sempre mediante un collegamento internet sicuro.
2. Gli Stati membri si scambiano le informazioni tecniche pertinenti in modo da garantire l'accesso reciproco e lo scambio dei dati elettronici del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco.
3. Gli Stati membri:
a)
garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;
b)
adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali; e
c)
adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.
Storico versioni
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