Art. 43

Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri

In vigore dal 8 apr 2011
Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri 1.   Gli Stati membri effettuano lo scambio delle informazioni indicate nella presente sezione utilizzando il formato riportato nell'allegato XII dal quale si ricava il linguaggio XML (extensible mark-up language). Lo standard XML da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri, la Commissione e l'organismo da questa designato, è stabilito dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri. 2.   Le modifiche apportate al formato di cui al paragrafo 1 sono chiaramente identificate e contrassegnate con la data della modifica. Tali modifiche non entrano in vigore prima di sei mesi dalla data in cui sono state decise. 3.   Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono ad inviare un messaggio di ricezione alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione. 4.   I dati indicati nell'allegato XII che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di pesca in conformità della normativa dell'Unione sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri.
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Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri (Art. 43 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo