Art. 44

Accesso ai dati

In vigore dal 8 apr 2011
Accesso ai dati 1.   Lo Stato membro di bandiera provvede in tempo reale allo scambio elettronico di informazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo per quanti concerne i dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, delle notifiche preventive e della dichiarazione di sbarco dei propri pescherecci se questi effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro costiero o entrano in un porto di tale Stato membro. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro di bandiera può su richiesta provvedere allo scambio elettronico di informazioni in tempo reale di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo per quanto concerne i dati del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo dei propri pescherecci con uno Stato membro che svolge, a norma dell' del regolamento sul controllo, ispezioni sui pescherecci di un altro Stato membro in acque dell'Unione al di fuori delle acque dello Stato membro che effettua la richiesta, in acque internazionali o in acque dei paesi terzi. 3.   Lo Stato membro fornisce su richiesta i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per i dodici mesi precedenti. 4.   I dati di cui al paragrafo 1 riguardano almeno il periodo compreso tra l'ultima partenza dal porto e il completamento dello sbarco. I dati di cui al paragrafo 2 riguardano almeno il periodo compreso tra l'ultima partenza dal porto e il momento della richiesta. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti le bordate di pesca effettuate nei 12 mesi precedenti sono forniti su richiesta. 5.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione accede in modo sicuro, in qualsiasi momento, alle informazioni del giornale di pesca, ai dati della dichiarazione di trasbordo e ai dati della dichiarazione di sbarco elettronici conservati nella banca dati dello Stato membro di bandiera. 6.   Gli Stati membri costieri consentono l'accesso on line alle loro banche dati contenenti le informazioni del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, della notifica preventiva e della dichiarazione di sbarco alle navi pattuglia degli altri Stati membri, tramite il CCP di tali Stati, nell'ambito di un piano di intervento congiunto o di altre attività di ispezione congiunte concordate.
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Accesso ai dati (Art. 44 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo