Art. 80

Ingresso nel porto di uno Stato membro

In vigore dal 8 apr 2011
Ingresso nel porto di uno Stato membro 1.   Ai fini della pesatura, il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve avvenire lo sbarco, almeno quattro ore prima dell'ingresso nel porto di sbarco interessato, le seguenti informazioni: a) il porto in cui intende entrare, il nome della nave e le lettere e numeri di immatricolazione esterni; b) l'ora prevista di arrivo in porto; c) i quantitativi in chilogrammi di peso vivo di aringhe, sgombri e sugarelli trasportati a bordo; d) la zona o le zone geografiche in cui è stata effettuata la cattura; la zona si riferisce alla sotto-zona e divisione o sottodivisione in cui si applicano i limiti di cattura ai sensi del diritto dell'Unione. 2.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione soggetto all'obbligo di registrare elettronicamente i dati sul giornale di pesca invia elettronicamente le informazioni di cui al paragrafo 1 al proprio Stato di bandiera. Gli Stati membri trasmettono quanto prima queste informazioni allo Stato membro in cui deve aver luogo lo sbarco. I dati riportati sul giornale di pesca elettronico di cui all' del regolamento sul controllo e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere inviati in un'unica trasmissione elettronica. 3.   Gli Stati membri possono prevedere un termine di notifica inferiore a quello stabilito nel paragrafo 1. In tal caso gli Stati membri interessati informano la Commissione 15 giorni prima dell'entrata in vigore di tale periodo di notifica più breve. La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano tali informazioni sul loro sito web ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ingresso nel porto di uno Stato membro (Art. 80 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo