Art. 80
Ingresso nel porto di uno Stato membro
In vigore dal 8 apr 2011
Ingresso nel porto di uno Stato membro
1. Ai fini della pesatura, il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve avvenire lo sbarco, almeno quattro ore prima dell'ingresso nel porto di sbarco interessato, le seguenti informazioni:
a)
il porto in cui intende entrare, il nome della nave e le lettere e numeri di immatricolazione esterni;
b)
l'ora prevista di arrivo in porto;
c)
i quantitativi in chilogrammi di peso vivo di aringhe, sgombri e sugarelli trasportati a bordo;
d)
la zona o le zone geografiche in cui è stata effettuata la cattura; la zona si riferisce alla sotto-zona e divisione o sottodivisione in cui si applicano i limiti di cattura ai sensi del diritto dell'Unione.
2. Il comandante di un peschereccio dell'Unione soggetto all'obbligo di registrare elettronicamente i dati sul giornale di pesca invia elettronicamente le informazioni di cui al paragrafo 1 al proprio Stato di bandiera. Gli Stati membri trasmettono quanto prima queste informazioni allo Stato membro in cui deve aver luogo lo sbarco. I dati riportati sul giornale di pesca elettronico di cui all' del regolamento sul controllo e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere inviati in un'unica trasmissione elettronica.
3. Gli Stati membri possono prevedere un termine di notifica inferiore a quello stabilito nel paragrafo 1. In tal caso gli Stati membri interessati informano la Commissione 15 giorni prima dell'entrata in vigore di tale periodo di notifica più breve. La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano tali informazioni sul loro sito web ufficiale.
Storico versioni
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