Art. 78

Campo di applicazione delle procedure di pesatura per la pesca di aringhe, sgombri e sugarelli

In vigore dal 8 apr 2011
Campo di applicazione delle procedure di pesatura per la pesca di aringhe, sgombri e sugarelli Le norme contemplate dalla presente sezione si applicano alla pesatura di aringhe (Clupea harengus), sgombri (Scomber scombrus) e sugarelli (Trachurus spp.) o una combinazione degli stessi, sbarcati nell'Unione Europea o da pescherecci dell'Unione in paesi terzi, pescati: a) per l'aringa, nelle zone CIEM I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII; b) per lo sgombro, nelle zone CIEM IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV e nelle acque dell'Unione europea delle zone COPACE; c) per il sugarello, nelle zone CIEM IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e nelle acque dell'Unione europea delle zone COPACE; qualora i quantitativi per sbarco siano superiori a 10 tonnellate.
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Campo di applicazione delle procedure di pesatura per la pesca di aringhe, sgombri e sugarelli (Art. 78 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo