Art. 77

Piani di controllo e programmi per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco

In vigore dal 8 apr 2011
Piani di controllo e programmi per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco 1.   Gli Stati membri adottano il piano di controllo di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo ed ogni sostanziale modifica dello stesso conformemente alla metodologia basata sul rischio descritta all'allegato XXI. 2.   Ove intendano adottare i piani di controllo di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri presentano un piano di controllo unico per Stato membro che contempli tutti i trasporti di prodotti della pesca da pesare dopo il trasporto. Tale piano di controllo è presentato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il piano di controllo unico può consistere in parti diverse per i diversi tipi di pesca. 3.   Gli Stati membri adottano il programma di controllo comune contemplato dall', paragrafo 2, del regolamento sul controllo ed ogni modifica sostanziale dello stesso conformemente alla metodologia basata sul rischio descritta all'allegato XXII. 4.   Ove intendano adottare i programmi di controllo comuni di cui all', paragrafo 2, del regolamento sul controllo, gli Stati membri li presentano entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5.   Qualsiasi nuovo piano di controllo di cui al paragrafo 2 o programma di controllo comune di cui al paragrafo 4 da adottarsi successivamente al termine di cui ai paragrafi 2 e 4, o qualsiasi modifica apportata a tali piani o programmi, sono presentati tre mesi prima della fine dell'anno precedente la data di entrata in vigore di tale piano o programma.
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Piani di controllo e programmi per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco (Art. 77 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo