Art. 75

Accesso da parte delle autorità competenti

In vigore dal 8 apr 2011
Accesso da parte delle autorità competenti Le autorità competenti hanno pieno accesso, in qualsiasi momento, ai sistemi di pesatura, ai registri di pesatura, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati o trasformati.
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Accesso da parte delle autorità competenti (Art. 75 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo