Art. 73

Pesatura di prodotti della pesca congelati

In vigore dal 8 apr 2011
Pesatura di prodotti della pesca congelati 1.   Fatte salve le norme speciali e in particolare gli del presente regolamento, quando si pesano quantitativi sbarcati di prodotti della pesca congelati, il peso dei prodotti della pesca congelati sbarcati in casse o in blocchi può essere determinato per specie e, se del caso, per presentazione, moltiplicando il numero totale di casse o blocchi per il peso netto medio di una cassa o di un blocco calcolato in base alla metodologia prevista nell'allegato XVIII. 2.   Le persone fisiche o giuridiche che effettuano la pesatura dei prodotti della pesca tengono, per ogni sbarco, un registro indicante: a) il nome e le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio da cui sono stati sbarcati i prodotti della pesca; b) la specie e, se del caso, la presentazione del pesce sbarcato; c) le dimensioni della partita e del campione di pallet, per specie e, se del caso, per presentazione, in conformità al punto 1 dell'allegato XVIII; d) il peso di ciascun pallet facente parte del campione e il peso medio dei pallet; e) il numero di casse o blocchi per ogni pallet del campione; f) la tara per cassa, se diversa dalla tara specificata al punto 4 dell'allegato XVIII; g) il peso medio di un pallet vuoto in conformità del punto 3, lettera b), dell'allegato XVIII; h) il peso medio per cassa o per blocco dei prodotti della pesca, per specie e, se del caso, per presentazione.
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Pesatura di prodotti della pesca congelati (Art. 73 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo