Art. 73
Pesatura di prodotti della pesca congelati
In vigore dal 8 apr 2011
Pesatura di prodotti della pesca congelati
1. Fatte salve le norme speciali e in particolare gli del presente regolamento, quando si pesano quantitativi sbarcati di prodotti della pesca congelati, il peso dei prodotti della pesca congelati sbarcati in casse o in blocchi può essere determinato per specie e, se del caso, per presentazione, moltiplicando il numero totale di casse o blocchi per il peso netto medio di una cassa o di un blocco calcolato in base alla metodologia prevista nell'allegato XVIII.
2. Le persone fisiche o giuridiche che effettuano la pesatura dei prodotti della pesca tengono, per ogni sbarco, un registro indicante:
a)
il nome e le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio da cui sono stati sbarcati i prodotti della pesca;
b)
la specie e, se del caso, la presentazione del pesce sbarcato;
c)
le dimensioni della partita e del campione di pallet, per specie e, se del caso, per presentazione, in conformità al punto 1 dell'allegato XVIII;
d)
il peso di ciascun pallet facente parte del campione e il peso medio dei pallet;
e)
il numero di casse o blocchi per ogni pallet del campione;
f)
la tara per cassa, se diversa dalla tara specificata al punto 4 dell'allegato XVIII;
g)
il peso medio di un pallet vuoto in conformità del punto 3, lettera b), dell'allegato XVIII;
h)
il peso medio per cassa o per blocco dei prodotti della pesca, per specie e, se del caso, per presentazione.
Storico versioni
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