Art. 70
Registri di pesatura
In vigore dal 8 apr 2011
Registri di pesatura
1. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o le persone responsabili della prima immissione sul mercato o del magazzinaggio che precede la prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca o, se pertinente, il comandante del peschereccio dell'Unione, registrano la pesatura eseguita in conformità agli del regolamento sul controllo indicando le seguenti informazioni:
a)
il codice FAO alfa-3 della specie pesata;
b)
il risultato della pesatura per ogni quantitativo di ciascuna specie in chilogrammi di prodotto;
c)
il numero di identificazione esterno e il nome del peschereccio dal quale proviene il quantitativo pesato;
d)
la presentazione dei prodotti della pesca pesati;
e)
la data della pesatura (AAAA-MM-GG).
2. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o le persone responsabili della prima immissione sul mercato o del magazzinaggio che precede la prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca o, se pertinente, il comandante del peschereccio dell'Unione, conservano i registri di cui al paragrafo 1 per un periodo di tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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