Art. 68

Informazioni fornite al consumatore

In vigore dal 8 apr 2011
Informazioni fornite al consumatore 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all', paragrafo 6, del regolamento sul controllo riguardanti la denominazione commerciale, il nome scientifico della specie, la zona di cattura di cui all' del regolamento (CE) n. 2065/2001 e il metodo di produzione siano indicate sull'etichetta o su un marchio adeguato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura venduti al dettaglio, inclusi i prodotti importati. 2.   In deroga al paragrafo 1, il nome scientifico della specie può essere fornito ai consumatori dai commercianti al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster. 3.   Nel caso in cui un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sia stato precedentemente congelato, il termine «scongelato» è altresì indicato sull'etichetta o sul marchio adeguato di cui al paragrafo 1. Si considera che l'assenza di tale dicitura a livello della vendita al dettaglio indichi che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati. 4.   In deroga al paragrafo 3, il termine «scongelato» non deve figurare: a) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; e b) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di questi processi. 5.   Il presente articolo non si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata. 6.   I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e gli imballaggi etichettati o contrassegnati con un marchio precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo che non sono conformi all', paragrafo 5, lettera g), con riguardo al nome scientifico e lettera h) del regolamento sul controllo e di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
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Informazioni fornite al consumatore (Art. 68 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo