Art. 81

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In vigore dal 8 apr 2011
Scarico Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che lo scarico delle catture di cui all' del presente regolamento non inizi finché non sia espressamente autorizzato. Qualora lo scarico venga interrotto, è necessaria un'autorizzazione per potere riprendere l'operazione.
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Scarico (Art. 81 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo