Art. 135
Definizione
In vigore dal 8 apr 2011
Definizione
Ai fini del presente capo, si intende per:
1)
«pagamento», qualsiasi contributo finanziario che la Commissione sia tenuta a versare in seguito a una richiesta di pagamento presentata da uno Stato membro durante o al termine dell'attuazione di un programma operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 o di un progetto contemplato dall', lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006;
2)
«interruzione», un'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento;
3)
«sospensione», la sospensione del pagamento in virtù delle specifiche richieste di pagamento di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo;
4)
«cancellazione», l'annullamento di tutto o parte del contributo dell'Unione sospeso a un programma operativo in virtù del regolamento (CE) n. 1198/2006 o a uno specifico progetto contemplato dall', lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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