Art. 137
Sospensione dei pagamenti
In vigore dal 8 apr 2011
Sospensione dei pagamenti
1. Qualora lo Stato membro interessato non risponda alla richiesta della Commissione entro il termine indicato all' del presente regolamento, o qualora fornisca una risposta insoddisfacente, la Commissione può adottare, sulla base delle informazioni in quel momento disponibili, la decisione di sospendere tutti o parte dei pagamenti di assistenza finanziaria dell'Unione a tale Stato membro (di seguito la «decisione di sospensione») secondo quanto previsto all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo.
2 La decisione di sospensione espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, comprende la valutazione della Commissione in merito alle condizioni previste all', paragrafi 1 e 6, del regolamento sul controllo e stabilisce la parte di pagamento sospesa. La decisione di sospensione prevede che lo Stato membro interessato adotti misure correttive entro un termine stabilito non superiore a sei mesi.
3. L'importo dei pagamenti da sospendere viene deciso applicando un tasso determinato tenendo conto dei criteri previsti dall', paragrafo 5, del regolamento sul controllo.
Storico versioni
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