Art. 138
Cancellazione dell'assistenza finanziaria
In vigore dal 8 apr 2011
Cancellazione dell'assistenza finanziaria
1. Ove, nel corso di un periodo di sospensione, lo Stato membro perseveri nel non comprovare di aver corretto la situazione che ha portato alla decisione di sospensione di cui all', paragrafo 2, del regolamento sul controllo, la Commissione può informarlo dell'intenzione di adottare una decisione di cancellazione. L', paragrafi 2 e 3, del presente regolamento si applica mutatis mutandis.
2. Qualora lo Stato membro interessato non risponda alla richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o qualora fornisca una risposta insoddisfacente, la Commissione può adottare, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, la decisione di cancellare in tutto o in parte i pagamenti sospesi.
3. La decisione di cancellazione di cui al paragrafo 2 può comprendere il recupero di tutto o parte dell'anticipo sul contributo finanziario eventualmente già versato in relazione ai progetti contemplati dall', lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 per il quale siano stati sospesi i pagamenti.
4. L'importo dei pagamenti sospesi da cancellare viene deciso applicando un tasso determinato tenendo conto dei criteri previsti dall', paragrafo 5, del regolamento sul controllo.
5. L'importo dell'anticipo sul contributo finanziario da recuperare in merito ai progetti per cui siano stati sospesi i pagamenti viene restituito alla Commissione mediante la procedura di recupero prevista dall', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2006 e dall' del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-138