Art. 140
Consultazione sulla detrazione di possibilità di pesca
In vigore dal 8 apr 2011
Consultazione sulla detrazione di possibilità di pesca
Per le detrazioni di possibilità di pesca ai sensi dell', paragrafi 4 e 5, e dell', paragrafo 3, del regolamento sul controllo, la Commissione consulta lo Stato membro interessato in merito alle misure suggerite. Lo Stato membro interessato risponde entro 10 giorni lavorativi a questa consultazione da parte della Commissione.
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