Art. 141
Norme per la detrazione di contingenti per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca
In vigore dal 8 apr 2011
Norme per la detrazione di contingenti per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca
1. Il termine entro cui lo Stato membro deve dimostrare che l'attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile, di cui all', paragrafo 2, del regolamento sul controllo, decorre dalla data della lettera della Commissione allo Stato membro.
2. Gli Stati membri inseriscono, nella risposta a norma dell', paragrafo 2, del regolamento sul controllo, prove materiali della loro capacità di dimostrare alla Commissione che l'attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-141