Art. 107
Ispezione di sbarchi di determinate specie pelagiche
In vigore dal 8 apr 2011
Ispezione di sbarchi di determinate specie pelagiche
Per gli sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli previsti dal titolo IV, capo II, sezione 2, del presente regolamento le autorità competenti di uno Stato membro fanno in modo che vengano ispezionati almeno il 15 % dei quantitativi di tali pesci sbarcati e almeno il 10 % degli sbarchi di tali pesci.
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