Art. 107

Ispezione di sbarchi di determinate specie pelagiche

In vigore dal 8 apr 2011
Ispezione di sbarchi di determinate specie pelagiche Per gli sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli previsti dal titolo IV, capo II, sezione 2, del presente regolamento le autorità competenti di uno Stato membro fanno in modo che vengano ispezionati almeno il 15 % dei quantitativi di tali pesci sbarcati e almeno il 10 % degli sbarchi di tali pesci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-107

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ispezione di sbarchi di determinate specie pelagiche (Art. 107 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo