Art. 108
Principi generali
In vigore dal 8 apr 2011
Principi generali
1. Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali, le ispezioni del trasporto possono essere effettuate ovunque e in qualsiasi momento, dal punto di sbarco all'arrivo dei prodotti della pesca presso il luogo di vendita o trasformazione. Nel corso delle ispezioni vengono adottate le misure necessarie per garantire il mantenimento della catena del freddo dei prodotti della pesca ispezionati.
2. Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali e dai programmi di controllo nazionali o specifici programmi di controllo e ispezione, le ispezioni del trasporto comprendono, ove possibile, un esame fisico dei prodotti trasportati.
3. L'esame fisico dei prodotti della pesca trasportati comporta il prelevamento di un campione rappresentativo delle diverse sezioni della/e partita/e trasportata/e.
4. Quando compiono un'ispezione del trasporto i funzionari verificano e annotano tutte le voci previste dall', paragrafo 5, del regolamento sul controllo e tutte le voci pertinenti previste dal modulo di rapporto che figura nell'allegato XXVII del presente regolamento. Tale ispezione comprende la verifica che i quantitativi di prodotti della pesca trasportati corrispondano ai particolari riportati sul documento di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-108