Art. 110

Principi generali

In vigore dal 8 apr 2011
Principi generali I funzionari devono verificare e annotare tutte le voci pertinenti previste dal relativo modulo di ispezione che figura nell'allegato XXVII del presente regolamento quando visitano celle frigorifere, mercati all'ingrosso e al dettaglio, ristoranti o qualsiasi altra struttura in cui il pesce venga conservato e/o venduto dopo lo sbarco.
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Principi generali (Art. 110 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo