Art. 109

Veicoli di trasporto sigillati

In vigore dal 8 apr 2011
Veicoli di trasporto sigillati 1.   Quando un veicolo o container è stato sigillato per evitare la manipolazione della merce, le autorità competenti degli Stati membri provvedono a riportare sul documento di trasporto i numeri di serie dei sigilli. I funzionari verificano che i sigilli siano intatti e che i numeri di serie corrispondano ai particolari riportati sul documento di trasporto. 2.   Quando i sigilli vengono rimossi per favorire l'ispezione delle merci prima che arrivino alla destinazione finale, i funzionari sostituiscono i sigilli originari con nuovi sigilli, registrando i particolari dei sigilli sul documento di trasporto e i motivi della rimozione dei sigilli originari.
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Veicoli di trasporto sigillati (Art. 109 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo