Art. 105
Preparazione dell'ispezione
In vigore dal 8 apr 2011
Preparazione dell'ispezione
1. Fatti salvi i parametri definiti in specifici programmi di controllo e ispezione e nell' del regolamento (CE) n. 1005/2008, l'ispezione di un peschereccio avviene in porto o allo sbarco, nei seguenti casi:
a)
di norma, conformemente a una metodologia a campione sulla base di una gestione basata sul rischio; o
b)
qualora vi sia il sospetto di inadempimento delle norme della politica comune della pesca.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), e fatta salva l'ultima frase dell', paragrafo 2, del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i propri funzionari siano presenti all'arrivo in porto del peschereccio da ispezionare.
3. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di effettuare ispezioni casuali.
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