Art. 105

Preparazione dell'ispezione

In vigore dal 8 apr 2011
Preparazione dell'ispezione 1.   Fatti salvi i parametri definiti in specifici programmi di controllo e ispezione e nell' del regolamento (CE) n. 1005/2008, l'ispezione di un peschereccio avviene in porto o allo sbarco, nei seguenti casi: a) di norma, conformemente a una metodologia a campione sulla base di una gestione basata sul rischio; o b) qualora vi sia il sospetto di inadempimento delle norme della politica comune della pesca. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), e fatta salva l'ultima frase dell', paragrafo 2, del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i propri funzionari siano presenti all'arrivo in porto del peschereccio da ispezionare. 3.   Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di effettuare ispezioni casuali.
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Preparazione dell'ispezione (Art. 105 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo