Art. 143

Oggetto

In vigore dal 8 apr 2011
Oggetto Il sistema computerizzato di convalida di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo comprende in particolare: a) una o più banche dati in cui sono archiviati tutti i dati che il sistema deve convalidare, a norma dell' del presente regolamento; b) procedure di convalida, compresi controlli della qualità dei dati, analisi e verifiche incrociate di tutti questi dati, nelle modalità previste dall' del presente regolamento; c) procedure per l'accesso a tutti questi dati da parte della Commissione o di un organismo da essa designato, nelle modalità previste dall' del presente regolamento.
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Oggetto (Art. 143 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo