Art. 143
Oggetto
In vigore dal 8 apr 2011
Oggetto
Il sistema computerizzato di convalida di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo comprende in particolare:
a)
una o più banche dati in cui sono archiviati tutti i dati che il sistema deve convalidare, a norma dell' del presente regolamento;
b)
procedure di convalida, compresi controlli della qualità dei dati, analisi e verifiche incrociate di tutti questi dati, nelle modalità previste dall' del presente regolamento;
c)
procedure per l'accesso a tutti questi dati da parte della Commissione o di un organismo da essa designato, nelle modalità previste dall' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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