Art. 144
Dati da convalidare
In vigore dal 8 apr 2011
Dati da convalidare
1. Ai fini del sistema computerizzato di convalida, gli Stati membri provvedono ad archiviare in una o più banche dati computerizzate tutti i dati di cui all', paragrafo 2, del regolamento sul controllo. Gli elementi minimi da inserire sono le voci elencate nell'allegato XXIII, quelle indicate come obbligatorie nell'allegato XXVII, le voci riportate nell'allegato XII e quelle riportate nell'allegato XXXII. Il sistema di convalida può anche tenere conto di altri dati ritenuti necessari ai fini delle procedure di convalida.
2. I dati contenuti nella banca dati di cui al paragrafo 1 sono accessibili per il sistema di convalida costantemente e in tempo reale. Il sistema di convalida ha accesso diretto a tutte queste banche dati senza alcun intervento umano. A tal fine tutte le banche dati o i sistemi di uno Stato membro contenenti i dati di cui al paragrafo 1 sono collegati l'uno con l'altro.
3. Se i dati di cui al paragrafo 1 non sono archiviati automaticamente in una banca dati, gli Stati membri dispongono l'inserimento manuale o la digitalizzazione nelle banche dati, senza indugio e nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente. La data di ricevimento e inserimento dei dati è correttamente registrata nella banca dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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