Art. 142

Determinazione dei quantitativi da detrarre

In vigore dal 8 apr 2011
Determinazione dei quantitativi da detrarre 1.   Qualsiasi detrazione di contingenti ai sensi dell' del regolamento sul controllo è proporzionale all'entità e alla natura dell'inadempimento delle norme sugli stock oggetto di piani pluriennali e alla gravità della minaccia per la conservazione di tali stock. Essa tiene conto del danno causato a tali stock dall'inadempimento delle suddette norme. 2.   Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma del paragrafo 1 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock a cui tale inadempimento si riferisce poiché lo Stato membro interessato non dispone o dispone in misura insufficiente di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell'anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.
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Determinazione dei quantitativi da detrarre (Art. 142 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo