Art. 145

Procedure di convalida

In vigore dal 8 apr 2011
Procedure di convalida 1.   Il sistema di convalida computerizzato convalida ogni serie di dati di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento sulla base di algoritmi e procedure automatizzati e computerizzati in modo continuo, sistematico e completo. La convalida comprende procedure destinate a controllare la qualità dei dati fondamentali, a verificare il formato dei dati e i requisiti minimi dei dati, nonché una verifica più avanzata mediante analisi dettagliata di vari registri di una serie di dati, utilizzando metodi statistici, o effettuando verifiche incrociate dei dati provenienti da fonti diverse. 2.   Per ogni procedura di convalida è prevista una norma operativa o una serie di norme operative che stabiliscano quali convalide vengono eseguite dalla procedura e dove vengono archiviati i risultati di tali convalide. Ove applicabile, viene indicato il relativo riferimento alla legislazione di cui si verifica l'applicazione. La Commissione può definire, previa consultazione con gli Stati membri, una serie standard di norme operative da utilizzare. 3.   Tutti i risultati del sistema computerizzato di convalida, positivi e negativi, sono archiviati in una banca dati. È possibile identificare immediatamente qualsiasi incongruenza e problema di inadempimento rilevato dalle procedure di convalida, nonché le misure adottate in seguito a tali incongruenze. È anche possibile ricavare l'identificazione dei pescherecci, dei comandanti delle navi o degli operatori per i quali si sono ripetutamente riscontrati incongruenze e possibili problemi di inadempimento nel corso degli ultimi tre anni. 4.   Le misure adottate in seguito alle incongruenze rilevate dal sistema di convalida sono collegate con i risultati della convalida, con l'indicazione della data di convalida e di trattamento. Qualora l'incongruenza rilevata venga identificata in seguito a un errore nell'inserimento di dati, tali dati vengono corretti nella banca dati, contrassegnandoli chiaramente come corretti, e indicando il valore o l'inserimento originario e il motivo della correzione dei dati. Qualora venga dato seguito all'incongruenza rilevata, il risultato della convalida contiene, ove del caso, un collegamento al rapporto di ispezione e al relativo trattamento.
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Procedure di convalida (Art. 145 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo