Art. 147

Gestione di siti web e servizi web

In vigore dal 8 apr 2011
Gestione di siti web e servizi web 1.   Ai fini dei siti web ufficiali previsti dagli del regolamento sul controllo gli Stati membri creano servizi web. Tali servizi web generano contenuti dinamici e in tempo reale per i siti web ufficiali e offrono un accesso automatizzato ai dati. Se necessario, gli Stati membri adattano le banche dati preesistenti o creano nuove banche dati al fine di fornire i necessari contenuti dei servizi web. 2.   Tali servizi web consentono alla Commissione e all'organismo da essa designato di estrarre in qualsiasi momento tutti i dati disponibili di cui agli del presente regolamento. Tale meccanismo di estrazione automatizzata si basa sul protocollo di scambio elettronico di informazioni e sul formato previsto nell'allegato XII. I servizi web sono creati in conformità degli standard internazionali. 3.   Ogni sottopagina del sito web ufficiale di cui al paragrafo 1 presenta sul lato sinistro un menù in cui sono elencati tutti i collegamenti ipertestuali a tutte le altre sottopagine. In fondo a ciascuna sottopagina figura inoltre la definizione del servizio web corrispondente. 4.   I servizi web e i siti web sono centralizzati e offrono un unico punto di accesso per Stato membro. 5.   La Commissione può definire standard, specifiche tecniche e procedure comuni per l'interfaccia del sito web, sistemi computerizzati tecnicamente compatibili e servizi web tra gli Stati membri, la Commissione e l'organismo da essa designato. La Commissione coordina il processo di creazione di tali specifiche e procedure previa consultazione con gli Stati membri.
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Gestione di siti web e servizi web (Art. 147 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo