Art. 136

Interruzione dei termini di pagamento

In vigore dal 8 apr 2011
Interruzione dei termini di pagamento 1.   I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (34) per un periodo massimo di sei mesi qualora: a) vi siano prove di un inadempimento delle norme della PCP; o b) l'ordinatore debba effettuare ulteriori verifiche sulla base di risultanze che indicano falle nel sistema di controllo di uno Stato membro e/o inadempimento delle norme previste dalla PCP in materia di pesca e attività correlate. 2.   Lo Stato membro interessato viene informato per iscritto, secondo le modalità previste dall', paragrafo 3, del regolamento sul controllo, circa i motivi dell'interruzione dei termini di pagamento. Esso è invitato a comunicare alla Commissione, entro un mese dal ricevimento di tale lettera, le misure correttive adottate e/o le informazioni relative all'assistenza finanziaria prestata alle attività collegate alla pesca oggetto delle misure adottate per non conformità previste dall'allegato XXXI del presente regolamento. 3.   Qualora lo Stato membro interessato non risponda alla richiesta della Commissione entro il termine indicato al paragrafo 2, o qualora fornisca una risposta insoddisfacente, la Commissione può inviare un sollecito concedendo un ulteriore termine massimo di 15 giorni. 4.   Viene messa fine all'interruzione quando lo Stato membro dimostri nella sua risposta di aver adottato le misure correttive volte a garantire il rispetto delle norme della PCP oppure che le risultanze indicanti la presenza di falle nel suo sistema di controllo e/o inadempimento delle norme previste dalla PCP in materia di pesca e attività correlate erano infondate.
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