Art. 128 · Trasferimento di proprietà

Art. 128

Trasferimento di proprietà

In vigore dal 8 apr 2011
Trasferimento di proprietà Quando il peschereccio è messo in vendita o è oggetto di un altro tipo di trasferimento di proprietà, il titolare della licenza di pesca informa ogni futuro titolare potenziale della licenza in merito al numero di punti che gli restano assegnati, per mezzo di una copia certificata ottenuta presso le autorità competenti.
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