Art. 126

Assegnazione dei punti

In vigore dal 8 apr 2011
Assegnazione dei punti 1.   Il numero di punti per le infrazioni gravi viene assegnato in conformità dell'allegato XXX al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera. 2.   Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi commesse dalla stessa persona fisica o giuridica titolare della licenza, al titolare della licenza di pesca di cui al paragrafo 1 sono assegnati fino a un massimo di 12 punti per infrazione grave constatata. 3.   Il titolare della licenza di pesca viene informato dell'assegnazione dei punti. 4.   I punti vengono assegnati al titolare della licenza alla data fissata nella decisione di assegnazione dei punti. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle norme nazionali relative agli effetti sospensivi delle procedure di ricorso non rendano il sistema dei punti inefficace. 5.   Ove l'infrazione grave sia individuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, i punti sono assegnati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di cui all' del presente regolamento previa notifica ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento sul controllo.
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Assegnazione dei punti (Art. 126 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo