Art. 120

Elenco degli ispettori dell'Unione

In vigore dal 8 apr 2011
Elenco degli ispettori dell'Unione 1.   Sulla base delle notifiche degli Stati membri e dell'Agenzia europea di controllo della pesca, la Commissione stabilisce un elenco degli ispettori dell'Unione sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Una volta stabilito l'elenco iniziale, gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca notificano alla Commissione, entro il mese di ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all'elenco per l'anno civile successivo. La Commissione modifica l'elenco di conseguenza entro il 31 dicembre di ogni anno. 3.   L'elenco e le relative modifiche vengono pubblicati sul sito web ufficiale dell'Agenzia europea di controllo della pesca.
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Elenco degli ispettori dell'Unione (Art. 120 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo