Art. 86

Conservazione dei registri di pesatura

In vigore dal 8 apr 2011
Conservazione dei registri di pesatura Tutti i registri di pesatura previsti dall', paragrafo 3, e dall' del presente regolamento e le copie di qualsiasi documento di trasporto nell'ambito di un piano di controllo o di un programma di controllo comune di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento sono conservati per sei anni.
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Conservazione dei registri di pesatura (Art. 86 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo