Art. 88

Verifiche incrociate

In vigore dal 8 apr 2011
Verifiche incrociate Fino a quando non venga istituita una banca dati informatizzata a norma dell' del regolamento sul controllo, le autorità competenti effettuano le verifiche incrociate amministrative, riguardo a tutti gli sbarchi, tra i dati indicati di seguito: a) i quantitativi, suddivisi per specie, di aringhe, sgombri e sugarelli, notificati prima dello sbarco secondo le modalità previste dall', paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, e i quantitativi registrati sul giornale di pesca; b) i quantitativi, suddivisi per specie, di aringhe, sgombri e sugarelli registrati sul giornale di pesca e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco; c) i quantitativi, suddivisi per specie, indicati nella dichiarazione di sbarco e i quantitativi indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita; d) la zona di cattura registrata nel giornale di pesca della nave e i dati VMS relativi alla nave in questione.
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Verifiche incrociate (Art. 88 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo