Art. 94
Indipendenza degli osservatori di controllo
In vigore dal 8 apr 2011
Indipendenza degli osservatori di controllo
Per essere indipendenti dall'armatore, dall'operatore, dal comandante del peschereccio dell'Unione e da qualsiasi membro dell'equipaggio, come previsto dall', paragrafo 2, del regolamento sul controllo, gli osservatori di controllo non sono:
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parenti o dipendenti del comandante del peschereccio dell'Unione o di qualsiasi altro membro dell'equipaggio, né rappresentanti del comandante o dell'armatore o gestore del peschereccio dell'Unione a cui siano assegnati,
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dipendenti di un'azienda controllata dal comandante, da un membro dell'equipaggio, da rappresentanti del comandante, dell'armatore o del gestore del peschereccio dell'Unione a cui sono assegnati.
Storico versioni
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