Art. 94

Indipendenza degli osservatori di controllo

In vigore dal 8 apr 2011
Indipendenza degli osservatori di controllo Per essere indipendenti dall'armatore, dall'operatore, dal comandante del peschereccio dell'Unione e da qualsiasi membro dell'equipaggio, come previsto dall', paragrafo 2, del regolamento sul controllo, gli osservatori di controllo non sono: — parenti o dipendenti del comandante del peschereccio dell'Unione o di qualsiasi altro membro dell'equipaggio, né rappresentanti del comandante o dell'armatore o gestore del peschereccio dell'Unione a cui siano assegnati, — dipendenti di un'azienda controllata dal comandante, da un membro dell'equipaggio, da rappresentanti del comandante, dell'armatore o del gestore del peschereccio dell'Unione a cui sono assegnati.
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Indipendenza degli osservatori di controllo (Art. 94 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo