Art. 19

In vigore dal 7 ott 2010
Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all’ siano aggiornate, complete ed esatte. Sono definiti criteri per determinare le modificazioni che possono non essere apportate, in quanto non pertinenti, essenziali od utili, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2010/904 — Testo vigente | Portale Normativo