Art. 17
In vigore dal 7 ott 2010
1. Ciascuno Stato membro archivia in un sistema elettronico le informazioni seguenti:
a)
le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE;
b)
i dati riguardanti l’identità, l’attività, l’organizzazione e l’indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell’articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, nonché la data di attribuzione di tale numero;
c)
i dati riguardanti i numeri di identificazione IVA attribuiti che hanno perso validità, e le date in cui tali numeri hanno perso validità; e
d)
le informazioni raccolte conformemente agli articoli 360, 361, 364 e 365 della direttiva 2006/112/CE nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le informazioni che raccoglie a norma degli articoli 369 quater, 369 septies e 369 octies della direttiva 2006/112/CE.
2. I dettagli tecnici relativi alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e d), sono stabiliti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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