Art. 15

In vigore dal 7 ott 2010
Le autorità competenti degli Stati membri, tramite scambio spontaneo, inviano alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all’, paragrafo 1, che non sono state trasmesse nel quadro dello scambio automatico previsto all’, di cui sono a conoscenza e che, a loro parere, possono essere utili a dette autorità.
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